Testamento: chi può farlo e come può farlo?
Con il testamento una persona dispone del proprio patrimonio, per quando avrà cessato di vivere.
Con il testamento puoi decidere:
- a quali soggetti destinare i tuoi beni;
- in quale misura;
- in quale veste (erede o legatario).
Il testamento serve quindi a individuare:
- i beneficiari (chi riceve i beni ereditari),
- in che misura (quote)
- in che veste siano beneficiati (se come eredi o come legatari e con quali beni).
Il testamento è un atto rigorosamente formale: è valido, se rispetta le forme previste dalla legge.
Vediamole in questa sezione.
1. NATURA DEL TESTAMENTO
Spesso ascoltiamo la frase, specie dai genitori, “vogliamo fare un testamento” o delle intenzioni di gestire l’eredità come un fenomeno di coppia e non singolo e personale.
Frasi come “vogliamo lasciare ai nostri figli” o “vi intestiamo tutto con un testamento” sono nel parlare comune e generano confusione.
Il testamento è un atto unipersonale: contiene un’unica manifestazione di volontà, riconducibile a un solo testatore.
Ogni persona può fare un solo testamento per sé stessa e per i beni a lei intestati.
Sono quindi vietati (e non hanno nessun effetto):
- il testamento congiuntivo: due o più testatori dispongono a vantaggio di un terzo nello stesso documento;
- il testamento reciproco: due o più testatori nello stesso documento dispongono l’uno a favore dell’altro. È nulla anche l’ipotesi in cui due testatori dispongono l’uno a favore dell’altro tramite due testamenti che hanno pari data e identico contenuto;
- la clausola che prevede una condizione di reciprocità: il testatore dispone a favore di un terzo a condizione di essere avvantaggiato nel testamento del beneficiato.
2. CHI PUÒ FARE E RICEVERE TESTAMENTO
FARE TESTAMENTO
Ogni persona maggiorenne che abbia la capacità di agire.
Capacità di agire presente al momento della redazione del testamento.
È irrilevante che la capacità di agire sia esclusa al momento della morte del testatore.
L’incapacità (e quindi l’assenza di capacità giuridica) esclude che il soggetto possa fare testamento.
I soggetti che non possono fare testamento sono:
- l’interdetto giudiziale
- il minore, che non può disporre per testamento, neppure se emancipato
- l’incapace naturale: non può fare testamento chi, anche se non interdetto, provi di essere stato, per qualsiasi causa, anche transitoria, incapace di intendere e di volere nel momento in cui ha fatto testamento
Alcuni soggetti, invece, pur trovandosi in una condizione di autodeterminazione ristretta, possono in determinati casi disporre con testamento:
- il beneficiario di amministrazione di sostegno. Solo eccezionalmente il giudice tutelare può privare il beneficiario della capacità di fare testamento
- l’inabilitato può fare testamento senza alcuna assistenza né preventiva autorizzazione.
RICEVERE TESTAMENTO
Il testatore può nominare erede o legatario:
- una persona fisica
- una persona giuridica o un ente non lucrativo non riconosciuto (fondazioni, associazioni, ecc.).
Quanto alla persona fisica è possibile nominare anche coloro che sono nati o concepiti al momento dell’apertura della successione.
Si presumono concepiti al tempo di apertura della successione (salvo prova contraria) coloro che sono nati entro i 300 giorni dalla morte della persona della cui eredità si tratta.
Possono ricevere per testamento anche i figli di una determinata persona vivente al momento dell’apertura della successione, benché non ancora concepiti.
Quanto alle persone giuridiche possono succedere, solo se un testamento dispone in loro favore, in qualità di eredi o legatari.
Possono nominarsi:
- società
- associazioni
- fondazioni
- ente riconosciuto.
3. FORMA: COME FARE TESTAMENTO
Le modalità con le quali concretamente fare testamento sono diverse:
- il testamento olografo
- il testamento pubblico
- il testamento segreto
- il testamento internazionale
3.1. IL TESTAMENTO OLOGRAFO
Il più semplice e meno costoso.
Per la sua validità sono necessari tre requisiti.
- deve essere scritto per intero per mano del testatore;
- deve indicare la data;
- deve avere la sottoscrizione e quindi essere firmato dal testatore.
ESEMPIO.1 – testamento olografo senza che vi siano eredi legittimari.
Io sottoscritta __ nata a __ il __ dispongo della mia successione come segue.
Nomino quale erede universale Tizia, figlia di mia cugina Caia. Nel caso in cui Tizia non potesse o non volesse accettare l’eredità, le sostituisco mia cugina Caia.
Nel caso in cui anche Caia non potesse o non volesse accettare l’eredità, le sostituisco la fondazione “… Uno Due Tre, con sede a __”
Lascio poi a titolo di legato a Sempronio, nato a __ il __ la piena proprietà dell’alloggio sito nel comune di __ via __ Lascio a titolo di legato alla Signora Mevia la somma di __…. a patto che si sia presa cura di me fino alla morte.
Lascio infine ai miei cari amici Primo e Secondo l’orologio antico posto sopra il pianoforte di casa mia.
(Data e Firma)
ESEMPIO.2 – testamento olografo con eredi legittimari.
Io sottoscritto __ nato a __ il __ nomino quale erede universale mia moglie __ nata a __ il __
Nel caso in cui non possa o non voglia accettare nomino eredi in quote uguali i miei nipoti Primo (nato a __ il __), Secondo (nato a __ il __) e Terzo (nato a …. il __).
Qualora all’apertura della successione uno o più nipoti siano ancora minorenni, dispongo ai sensi dell’articolo 324 n. 3 c.c. e nei limiti dallo stesso ammesso, che la nomina di eredi sia con la condizione che i genitori esercenti la responsabilità genitoriale non ne abbiano l’usufrutto, nominando ai sensi dell’articolo 356 c.c. la Signora __ nata a __ il __ residente a __ quale curatore speciale dei beni lasciati.
(Data e Firma)
3.2. TESTAMENTO PUBBLICO
Con il testamento pubblico il testatore dichiara le proprie volontà al notaio, obbligatoriamente alla presenza di due testimoni.
La dichiarazione del testatore viene scritta a cura del notaio stesso e sottoscritta dallo stesso testatore e dai due testimoni.
3.3. TESTAMENTO SEGRETO
Il testamento segreto è scritto dal testatore o da un terzo e viene poi consegnato in busta chiusa ad un notaio, che ha l’obbligo di custodirlo e renderlo pubblico dop la morte del testatore.
La finalità del testamento segreto è tenere nascosto il contenuto delle ultime volontà, con la sicurezza circa la conservazione e la pubblicazione dopo la morte.
Il testamento segreto non richiede la scrittura a mano: può essere scritto a macchina o da terzi. In questo caso deve essere sottoscritta dal testatore anche in ciascun mezzo foglio unito o separato al fine di evitare il rischio di sostituzioni o aggiunte di fogli staccati.
Se il testamento segreto è scritto da un terzo, quest’ultimo non può essere designato erede, a meno che il testatore non approvi specificamente le disposizioni in suo favore di pugno o nell’atto di consegna.
Il notaio redige un verbale di ricevimento della scheda testamentaria segreta.
Con il verbale di ricevimento il testatore, in presenza dei testimoni, consegna personalmente la carta contenente le disposizioni o il suo involucro al notaio già sigillata, oppure da sigillare in presenza del notaio e dei testimoni.
3.4. TESTAMENTO INTERNAZIONALE
Il testamento internazionale può essere utilizzato da un italiano in Italia, da italiani all’estero (presso un agente diplomatico o consolare abilitato a ricevere questo testamento o se lo Stato in cui si trova ha aderito alla convenzione presso il soggetto deputato a riceverlo ai sensi dell’ordinamento estero) oppure da stranieri in Italia (provenienti da un paese che ha aderito alla Convenzione oppure da un paese che riconosca al suo interno la validità di un testamento redatto all’estero).
Requisiti:
- redatto per iscritto, in qualsiasi lingua e anche con mezzi meccanici dal testatore o da un terzo (non è quindi necessaria l’autografia e non è necessario che sia scritto dal testatore).
Il testatore, alla presenza di due testimoni e del notaio (in Italia) o del soggetto abilitato dalle leggi del luogo (all’estero, in genere agenti diplomatici o consolari), deve dichiarare che è a conoscenza del contenuto del testamento.
- il testatore firma il testamento (o se l’ha firmato in precedenza riconosce e conferma la sua firma, in presenza dei testimoni e della persona abilitata);
- i testimoni e la persona abilitata appongono alla fine del testamento la loro firma, in presenza del testatore. Se il testamento si compone di più fogli, ciascun foglio deve essere firmato dal testatore, oppure, se è nell’incapacità di firmare, dalla persona che firma a nome suo, oppure in mancanza, dalla persona abilitata. Ciascun foglio deve inoltre essere numerato;
- la data del testamento è quella della sua firma da parte della persona abilitata;
- il notaio o l’agente diplomatico/consolare deve redigere un attestato avente la forma dell’atto notarile, che certifica il fatto che sono state rispettate le formalità richieste. Va redatto in doppio originale in quanto uno dei due va consegnato al testatore e l’altro conservato dal notaio. A tale attestato va allegato il testamento.
4. REVOCA DEL TESTAMENTO
Hai fatto testamento e hai cambiato idea?
Ti chiedi se, una volta scritto il testamento olografo o fatto testamento pubblico dal notaio, le tue disposizioni testamentarie siano definitive?
Il testamento è revocabile.
Puoi cambiare idea e annullarlo. Puoi disporre con un nuovo e successivo testamento, del tutto diverso o in parte dal precedente.
La revoca del testamento può essere:
- totale (quindi coinvolgere tutto il testamento);
- parziale (riguardare solo una parte delle disposizioni testamentarie);
inoltre, può concludersi con le seguenti modalità/forme:
- espressa;
- tacita;
- legale.
Con la revoca espressa del testamento il testatore fa una dichiarazione di volontà con la quale dichiara di togliere in tutto o in parte efficacia giuridica alle precedenti disposizioni testamentarie.
È una dichiarazione che può essere contenuta:
- in un nuovo e successivo testamento (potendo utilizzare la formula “revoco ogni mia precedente disposizione testamentaria”);
- in un atto notarile alla presenza di due testimoni.
Con la revoca tacita del testamento non è prevista una dichiarazione espressa, ma è la conseguenza di comportamenti che non si conciliano con la conservazione del testamento redatto.
Ovvero:
- la predisposizione di un nuovo testamento incompatibile con il testamento precedente; il testamento posteriore, pur non revocando in modo espresso i testamenti precedenti, annulla in questi soltanto le disposizioni che sono con esso incompatibili;
- la distruzione del testamento olografo;
- il ritiro del testamento segreto;
- la vendita o la trasformazione del bene legato.
La revoca legale del testamento opera per l’esistenza o la sopravvenienza di un figlio o discendente del testatore, benché postumo, anche adottivo, oppure per il riconoscimento di un figlio nato fuori dal matrimonio.
La revocazione ha luogo anche se il figlio è stato concepito al tempo del testamento.
È una ipotesi di inefficacia successiva, che opera di diritto ed investe l’intero testamento.
5. ESECUTORE TESTAMENTARIO
Con il testamento è possibile indicare uno o più soggetti con il compito di dare esecuzione alle ultime volontà del testatore.
Si tratta dell’indicazione dell’esecutore testamentario, che prende possesso della massa ereditaria, amministrandola e compiendo tutti gli atti di gestione occorrenti.
Si tratta di una figura utile in particolari occasioni e tra le altre:
- Quando nel testamento sono contenute disposizioni di complessa realizzazione: (ad esempio il compimento di atti divisionali o alla soluzione di problematiche di carattere tecnico;
- manca un soggetto direttamente interessato ai lasciti (ad esempio nelle disposizioni a favore dei poveri quando la scelta dei beneficiari è lasciata all’esecutore testamentario medesimo)
- è previsto un eccessivo frazionamento dei diritti sui beni;
- è richiesto il compimento di un’attività preliminare per far pervenire ai beneficiari le attribuzioni e, in ogni caso, si giustifica in relazione alla particolare fiducia che il testatore ha riposto nel soggetto indicato quale esecutore
L’esecutore testamentario può essere una persona fisica o una persona giuridica.
Se è designata una persona fisica, può essere nominato chiunque, anche l’erede o il legatario nominato nello stesso testamento, purché abbia la capacità di agire.
Sono pertanto esclusi i minori, anche emancipati (ma non il minore emancipato autorizzato all’esercizio dell’impresa commerciale), gli interdetti e gli inabilitati, mentre non rileva l’incapacità naturale.
6. PUBBLICAZIONE DEL TESTAMENTO
Quanto muore una persona è consigliabile accertarsi quanto prima dell’esistenza di un testamento olografo.
Se gli interessati non hanno informazioni certe sull’esistenza di un testamento, può svolgersi la ricerca di un testamento chiedendo al consiglio notarile del distretto dove il defunto era residente o all’archivio notarile, oppure, infine, richiedendo un certificato al registro generale dei testamenti, con modalità riportate sul sito internet del ministero della giustizia.
Alla morte di un soggetto e accertata l’esistenza di un testamento, questo deve essere pubblicato.
La pubblicazione persegue del testamento ha due finalità:
- dare esecuzione alla volontà testamentaria;
- far valere eventualmente il testamento in giudizio.
Pertanto, chiunque è in possesso di un testamento olografo, alla notizia della morte del testatore, deve presentarlo a un notaio per la pubblicazione.
È un obbligo che ricade su chiunque si trovi – a qualsiasi titolo lo abbia ricevuto – in possesso del testamento.
Se il testamento olografo è già depositato presso un notaio, la pubblicazione è eseguita dallo stesso notaio depositario.
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Per quanto riguarda il testamento pubblico, alla morte del testatore il notaio, anche su richiesta di chiunque possa avervi interesse, procede ad effettuare il passaggio del testamento dal fascicolo speciale degli atti di ultima volontà a quello generale degli atti fra vivi.
Il notaio dà atto di questo passaggio in un verbale redatto alla presenza di due testimoni cui è allegato l’originale del testamento e l’estratto per riassunto dell’atto di morte.