Eredità: cos’è e come funziona il passaggio del patrimonio del defunto agli eredi.
Al decesso di una persona, sono comuni le domande: che ne sarà del patrimonio del defunto? Come ti devi comportare, se sei nominato erede? Se ci sono dei debiti, sarai costretto a pagarli al posto del defunto?
Le risposte della legge sono chiare: regolamenta accuratamente il funzionamento di questo passaggio patrimoniale.
Se la conosci, con l’aiuto di un avvocato, che tu sia il soggetto della cui eredità si tratta o l’erede, puoi gestire consapevolmente i tuoi diritti.
1. COS’È L’EREDITÀ
Per eredità, o successione, si intende la regolamentazione del passaggio del patrimonio personale di un soggetto – il defunto (o de cuius) – ad altri soggetti (gli eredi).
Il patrimonio personale diventa, al momento del decesso, patrimonio ereditario.
Quasi ogni persona è titolare di uno o più beni: case, conti correnti, automobili, investimenti, gioielli, quadri o, chissà, una barca.
Talvolta nel patrimonio di una persona vi sono anche dei debiti: pensiamo a un mutuo, a un pagamento rateale di un finanziamento.
Tutto quello che è a noi intestato (crediti e debiti) è il nostro patrimonio personale.
Il momento della morte pone la seguente domanda: a chi viene assegnato il patrimonio del defunto?
La successione è quindi quello strumento, che permette a un soggetto (il successore, o erede) di subentrare a un altro (il defunto) al momento della morte di quest’ultimo, nella titolarità di uno o più rapporti giuridici di natura patrimoniale che non si sono estinti per effetto della morte.
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La legge disciplina:
- come vengono trasmessi questi rapporti;
- i criteri, per individuare i soggetti ai quali cui vengono trasmessi.
2. COME SI TRASMETTE L’EREDITÀ: SUCCESSIONE CON TESTAMENTO E SENZA TESTAMENTO
Alla morte di un soggetto si ha l’apertura della successione, che ha luogo nella città nel quale il de cuius è deceduto.
Si pone il tema del trasferimento del patrimonio della persona deceduta ad altri soggetti.
Il trasferimento del patrimonio del de cuius può essere regolato in due modi:
- successione per testamento:
quando il soggetto deceduto aveva previsto in vita come devolvere il proprio patrimonio alla sua morte; in tal caso si parla di successione testamentaria;
- successione per legge:
il soggetto deceduto non aveva disposto nulla con testamento. È quindi la legge a individuare i soggetti cui l’eredità sarebbe destinata, ovvero gli eredi e le rispettive quote: in tal caso parliamo di successione di legge (altrimenti chiamata successione ab intestato).
È bene sapere sin dall’introduzione dell’argomento, che esistono due tipi principali di testamento:
- il testamento olografo: documento con il quale il testatore dispone del proprio patrimonio per l’epoca della sua morte. È scritto a mano, con una data e la sottoscrizione autografa del testatore.
- il testamento pubblico: le disposizioni del testatore vengono raccolte e redatte da un notaio.
3. LA CHIAMATA EREDITARIA: ACCETTAZIONE O RINUNCIA DELL’EREDITÀ.
Testamento o legge (in mancanza di testamento) indicano quindi il soggetto o i soggetti cui è destinata l’eredità.
È sufficiente che il testamento o la legge indichino un soggetto come erede, perché sia in automatico erede senza possibilità di scelta?
No.
Tra l’apertura della successione (la morte del de cuius) e la qualifica di erede, esiste un momento di passaggio.
Il soggetto nominato nel testamento o individuato dalla legge è un chiamato all’eredità.
Il chiamato all’eredità si trova nella posizione di decidere:
- se accettare la chiamata e quindi diventare erede,
oppure
- rinunciare alla chiamata ereditaria e non essere erede.
Sono, quindi, due i momenti che caratterizzano la trasmissione dell’eredità:
- l’individuazione (o designazione) per testamento o per legge del soggetto che dovrebbe essere erede; si tratta della delazione ereditaria, ossia la chiamata a diventare erede;
- la reazione del soggetto individuato come erede alla chiamata ereditaria: può accettare – e diventare erede – o rinunciare.
Il chiamato all’eredità ha 10 anni di tempo, per decidere se accettare o rinunciare.
Decorsi 10 anni senza che il chiamato all’eredità si sia espresso, perde il diritto di accettare (e quindi di diventare erede).
Non c’è fretta quindi: se sei chiamato all’eredità, prenditi il tuo tempo per valutare le decisioni; soprattutto, prenditi il tuo tempo per conoscere il patrimonio del de cuius.
Potrebbero infatti esserci anche (o solo) dei debiti.
a. ACCETTAZIONE DELL’EREDITÀ
Per diventare erede, il chiamato alla successione deve dichiarare di volerla accettare, oppure deve porre in essere un comportamento che implichi una tacita volontà di accettare l’eredità
Per diventare erede, è dunque necessaria l’accettazione da parte del chiamato all’eredità.
Sono due le forme di accettazione dell’eredità:
- accettazione espressa;
- accettazione tacita (o per fatti concludenti).
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ACCETTAZIONE ESPRESSA DELL’EREDITÀ
dichiarazione con la quale il chiamato manifesta espressamente la volontà di acquistare l’eredità a lui devoluta e diventare erede.
- è un atto irrevocabile: se accetti, non puoi successivamente rinunciare;
- non può essere sottoposta a condizione o a termine;
- accettazione totale: riguarda l’intera eredità; non è ammessa un’accettazione parziale.
L’accettazione di eredità espressa avviene per:
- atto pubblico(atto davanti al notaio)
- o con una scrittura privata.
Nel contenuto dedicato, approfondiremo l’accettazione con beneficio di inventario.
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ACCETTAZIONE TACITA DELL’EREDITÀ:
avviene senza una manifestazione espressa di voler accettare.
Attraverso il compimento di atti da parte del chiamato all’eredità, che presuppongono necessariamente la sua volontà di accettare, si accetta tacitamente.
Alcuni esempi (non esaustivi: consulta sempre un avvocato, prima di ogni adempimento):
- incassare un assegno intestato al defunto per il pagamento di un suo credito;
- il chiamato all’eredità paga dei debiti del defunto, utilizzando denaro prelevato dal patrimonio ereditario;
- richiesta della voltura catastale dell’immobile in eredità;
- il chiamato all’eredità firma un contratto preliminare per la vendita dell’immobile caduto in eredità.
Quindi, se sei un chiamato all’eredità, fai attenzione: il pagamento di un debito del de cuius, la voltura di un immobile del de cuius, magari fatti in buona fede senza pensare di voler diventare erede, comportano invece che tu sia erede.
Oltre a ricevere le ricchezze del de cuius, risponderai anche dei debiti che eventualmente ha lasciato.
Il chiamato all’eredità – prima di compiere ogni attività – è bene che conosca perfettamente il patrimonio ereditario, se vi siano dei debiti e che si confronti con un avvocato.
Non valgono quale accettazione tacita dell’eredità gli atti solo conservativi di una gestione dei beni: ad esempio la presentazione della dichiarazione di successione con il pagamento della relativa imposta, il pagamento delle spese funerarie, il possesso dei beni, avendo però predisposto l’inventario entro tre mesi dall’apertura della successione.
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b. RINUNCIA ALL’EREDITÀ
Se l’eredità è piena di debiti, o in ogni caso se questi superano il valore attivo del patrimonio; o, ancora, se per ragioni personali o rapporti con il de cuius il chiamato all’eredità non intende ricevere l’eredità, può rinunciare.
Il designato erede non è quindi obbligato a ricevere l’eredità che gli è stata destinata.
Con la rinuncia il chiamato non diviene erede.
Tutte le vicende che riguardano il patrimonio ereditario, non lo riguarderanno mai.
La rinuncia all’eredità:
- può essere manifestata solo dopo l’apertura della successione;
- è impossibile dopo che l’erede ha ormai accettato.
È un negozio giuridico, con il quale il chiamato dismette il diritto di accettare l’eredità, senza trasferirlo ad altri.
La rinuncia si compie mediante una dichiarazione formale:
- davanti al notaio;
- davanti al cancelliere del tribunale del circondario in cui si è aperta la successione (semplicemente: nella cancelleria del Tribunale della città dove è deceduto il de cuius). È questa senz’altro l’opzione più economica.
In nota potrai leggere i documenti richiesti per presentare la rinuncia
La rinuncia ha effetto retroattivo, pertanto chi rinuncia all’eredità è considerato come se non vi fosse mai stato chiamato.
EFFETTI DELLA RINUNCIA: RAPPRESENTAZIONE E ACCRESCIMENTO.
RAPPRESENTAZIONE
Ma quali sono gli effetti della rinuncia?
La funzione della successione è la trasmissione del patrimonio del defunto ad altri soggetti.
Se i soggetti designati rinunciano, qual è il destino del patrimonio ereditario?
Se il chiamato all’eredità che rinuncia ha dei discendenti (figli), questi sono chiamati all’eredità al suo posto.
È l’istituto della rappresentazione, spiegato dall’art. 467 del Codice Civile:
“La rappresentazione fa subentrare i discendenti legittimi nel luogo e nel grado del loro ascendente, in tutti i casi in cui questi non può (nds, perché premorto all’apertura della successione) o non vuole accettare l’eredità”.
ESEMPI:
Decede Tizio che aveva nominato proprio erede l’amico Caio.
Caio, per motivi personali, non vuole accettare l’eredità e dichiara la rinuncia.
Avendo Caio due figli, per lo schema sopra spiegato, entrambi subentreranno nella chiamata ereditaria del padre e potranno accettare la chiamata ereditaria e divenire eredi.
Tizio muore senza disporre con testamento e senza lasciare coniuge o figli, ma solo il fratello Sempronio.
La legge dispone che in questo caso sia chiamato all’eredità il fratello del de cuius.
Il fratello Sempronio rinuncia alla chiamata ereditaria e ha un figlio: quest’ultimo, per effetto della rappresentazione, subentrerà nella chiamata ereditaria del padre e, accettando, diventerà erede di Caio.
ACCRESCIMENTO.
Se chi rinuncia o non può accettare non ha discendenti, non può applicarsi la rappresentazione.
Cosa succede quindi alla quota di eredità rinunciata, o che il designato erede non ha potuto accettare?
O il testatore aveva previsto una clausola di sostituzione, ovvero l’ipotesi in cui il designato erede non accettasse e l’indicazione dell’erede subentrante, oppure opera l’accrescimento.
Se l’erede chiamato non vuole o non può succedere, ma non è possibile ricorrere alla rappresentazione, la sua quota passa proporzionalmente agli altri eredi, i quali vedono così accrescersi le quote.
ESEMPIO: se il defunto lascia due figli, ma uno è premorto senza avere discendenti, l’altro eredita anche la quota del premorto, accrescendo la propria.
L’accrescimento delle quote degli eredi opera quindi sui seguenti presupposti:
- istituzione di più eredi nello stesso testamento;
- istituzione in parti uguali o senza determinazione di parti;
- uno degli eredi non possa o non voglia accettare;
- non opera la rappresentazione per l’erede istituito che non possa o non voglia accettare.
4. PATTI SUCCESSORI: GLI ACCORDI SULL’EREDITÀ VIETATI
Sono vietati accordi che abbiano ad oggetto la trasmissione della futura eredità.
Sei un testatore che vuole concordare con un futuro erede la trasmissione della tua futura eredità?
Sei un possibile, futuro erede che intende mettersi d’accordo con altri futuri eredi su come devolvere o dividere l’eredità?
Non è possibile. Anzi: è vietato.
Gli accordi in vista dell’eredità sono definiti patti successori e, in quanto vietati, sono nulli e non producono nessun effetto.
È quindi nullo qualsiasi accordo (patto, contratto, accordo) con il quale cui un soggetto:
- dispone della propria successione;
- oppure dei diritti che gli possono spettare su una successione non ancora aperta o l’atto con cui rinuncia ai medesimi diritti.
È una nullità che può essere rilevata d’ufficio dal giudice e/o da chiunque.
I tipi di patti successorio (vietati):
- contratti con cui viene istituito un erede o nominato un legatario (patti istitutivi);
- contratticon i quali si dispone non della propria eredità, ma di quella di un terzo non ancora aperta (patti dispositivi);
- contratti aventi a oggetto la rinuncia di diritti relativi a una successione altrui non ancora aperta (patti rinunciativi);
- contratti che costituiscono un’attribuzione indiretta a causa di morte, come ad esempio il contratto a favore del terzo con riserva di designare, in un successivo testamento, il beneficiario(patti indiretti).